Interpello Correttivo o ruling passivo, interpello per la disapplicazione delle norme sulle Società di comodo, Interpello specifico o speciale di cui all'art. 21 L. 413/91, Interpello ordinario o generalizzato di cui all'art. 11,1° c. L. 212/2000, Interpello ordinario Obbligatorio.
La presentazione dell'interpello per le società di comodo è condizione indispensabile per poter validamente impugnare l'avviso di accertamento.
SOMMARIO
1. DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE – ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DI NORME NTIELUSIVE (INTERPELLO CORRETTIVO O RULING PASSIVO) (ART.37-bis, dpr 600/73).
2. SOCIETA’ DI COMODO - (ART.30, L. 724 del 23.12.1994 – Testo in vigore dal 01.01.07 modif. dalla L.296/06).
3. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO: ANTIELUSIVA O PRESUNTIVA.
4. INTERPELLO SPECIFICO O SPECIALE DI CUI ALL’ART.21, L.413/91.
5. SOPPRESSIONE DEL COMITATO CONSULTIVO.
6. INTERPELLO ORDINARIO O GENERALIZZATO DI CUI ALL’ART.11, 1^ c., L.212/2000.
7. INTERPELLO ORDINARIO OBBLIGATORIO .
8. D.M. N.209 DEL 26.04.01 (Regolamento) (art.1).
9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELLE SOCIETA’ DI COMODO.
10. NEL TEST DI OPERATIVITA’ OCCORRE TENERE CONTO DELLE LEGGI DI RIVALUTAZIONE.
11. LA PRESENTAZIONE DELL’INTERPELLO DI DISAPPLICAZIONE DELLE NORME SULLE SOCIETA’ DI COMODO E’ CONDIZONE PER POTER VALIDAMENTE IMPUGNARE L’AVVISO DI ACCERTAMENTO.
12. DIFFERENZE TRA INTERPELLO DI CUI ALL’ART.11 L.212/2000 E QUELLO DI CUI ALL’ART.21 L.413/91.
13. ASPETTI OPERATIVI DELLE ISTANZE DI INTERPELLO.
13.1 Istanze di interpello antielusivo di cui all’art.21, L.413/91.
13.2 Istanze di interpello presentate dalle imprese di più rilevante dimensione.
13.3 Gestione delle istanze di interpello presentate dalle imprese di più rilevante dimensione.
14. SOGGETTI DI NON RILEVANTI DIMENSIONI.
15. INTERPELLO PER I SOGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI.
16. LA RISPOSTA ALL’INTERPELLO E’ SOLTANTO UN PARERE. E’ UN ATTO AMMINSITRATIVO NON IMPUGNABILE.